1. Il pagamento dei contributi associativi ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso versamento diretto volontario.
1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e di dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue in possesso dei requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1»;
b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è concessa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2».
2. In attesa della riforma organica del sistema di finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per gli anni 2006, 2007 e 2008, tale finanziamento è corrisposto in misura pari all'ammontare spettante nell'anno 2005.
1. All'articolo 8, comma 10, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi» sono soppresse.
1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.