PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Versamento volontario dei contributi
associativi ai sindacati).

      1. Il pagamento dei contributi associativi ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso versamento diretto volontario.

Art. 2.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza sociale).

      1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e di dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue in possesso dei requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) del comma 1»;

          b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è concessa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  2».

      2. In attesa della riforma organica del sistema di finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per gli anni 2006, 2007 e 2008, tale finanziamento è corrisposto in misura pari all'ammontare spettante nell'anno 2005.

 

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Art. 3.
(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare).

      1. All'articolo 8, comma 10, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi» sono soppresse.

Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.